Normativa e Legislazione

Uso della forza: le tre cause di giustificazione che dovete avere chiare

Lgt. (c.) Giancarlo Mosca 22 gennaio 2026

Lo metto qui perché in tanti anni di consulenza ho visto colleghi bravissimi sul piano operativo arrivare impreparati su quello giuridico. E il momento per chiarirsi le idee non è davanti al PM.

Le tre scriminanti, in ordine di utilità pratica

Nel nostro ordinamento l’uso della forza non è “lecito a priori”: è lecito quando ricade in una causa di giustificazione. Tre vi riguardano direttamente.

  • Legittima difesa (art. 52 c.p.) — reazione a un’offesa ingiusta e attuale, con proporzione tra difesa e offesa. La parola chiave è attuale: il pericolo deve essere in corso, non passato né solo temuto.
  • Uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) — riservato al pubblico ufficiale, per respingere una violenza o vincere una resistenza all’autorità. È più ampio della legittima difesa ma resta ancorato a necessità e proporzione.
  • Adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) — copre l’azione imposta da una norma o da un ordine legittimo dell’autorità.

Dove si gioca davvero la partita

Non è la scriminante in sé, è la proporzione e la necessità. Due domande che il giudice si farà e che dovete esservi fatti voi, in tempo reale:

  • C’era un’alternativa meno lesiva concretamente praticabile in quel momento?
  • La forza usata era graduata sull’offesa, o l’ha superata?

Chi viene dal civile e legge queste note: tenete presente che fuori servizio non avete l’art. 53. Restate cittadini, con la sola legittima difesa. È una differenza enorme e va interiorizzata prima, non scoperta dopo.

Punti chiave

  • Attualità del pericolo: niente reazione “in differita”.
  • Proporzione e necessità si valutano ex ante, sulla situazione percepita ragionevolmente, ma vanno ricostruite con prove.
  • Documentate sempre: relazione di servizio tempestiva, fedele, senza abbellimenti.
  • Fuori servizio si ragiona da privato cittadino.

Nota dell’autore

Il consiglio che do sempre: la migliore difesa legale si costruisce prima, con l’abitudine a verbalizzare bene e a non improvvisare. Una relazione scritta a caldo, asciutta e precisa, vale più di mille giustificazioni postume.

Riferimenti

  • Codice penale, artt. 51, 52, 53, 54.
  • Legge 36/2019 (modifiche alla legittima difesa domiciliare).
  • Per i profili di servizio: circolari interne di reparto sull’impiego graduato della forza.
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