Uso della forza: le tre cause di giustificazione che dovete avere chiare
Lo metto qui perché in tanti anni di consulenza ho visto colleghi bravissimi sul piano operativo arrivare impreparati su quello giuridico. E il momento per chiarirsi le idee non è davanti al PM.
Le tre scriminanti, in ordine di utilità pratica
Nel nostro ordinamento l’uso della forza non è “lecito a priori”: è lecito quando ricade in una causa di giustificazione. Tre vi riguardano direttamente.
- Legittima difesa (art. 52 c.p.) — reazione a un’offesa ingiusta e attuale, con proporzione tra difesa e offesa. La parola chiave è attuale: il pericolo deve essere in corso, non passato né solo temuto.
- Uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) — riservato al pubblico ufficiale, per respingere una violenza o vincere una resistenza all’autorità. È più ampio della legittima difesa ma resta ancorato a necessità e proporzione.
- Adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) — copre l’azione imposta da una norma o da un ordine legittimo dell’autorità.
Dove si gioca davvero la partita
Non è la scriminante in sé, è la proporzione e la necessità. Due domande che il giudice si farà e che dovete esservi fatti voi, in tempo reale:
- C’era un’alternativa meno lesiva concretamente praticabile in quel momento?
- La forza usata era graduata sull’offesa, o l’ha superata?
Chi viene dal civile e legge queste note: tenete presente che fuori servizio non avete l’art. 53. Restate cittadini, con la sola legittima difesa. È una differenza enorme e va interiorizzata prima, non scoperta dopo.
Punti chiave
- Attualità del pericolo: niente reazione “in differita”.
- Proporzione e necessità si valutano ex ante, sulla situazione percepita ragionevolmente, ma vanno ricostruite con prove.
- Documentate sempre: relazione di servizio tempestiva, fedele, senza abbellimenti.
- Fuori servizio si ragiona da privato cittadino.
Nota dell’autore
Il consiglio che do sempre: la migliore difesa legale si costruisce prima, con l’abitudine a verbalizzare bene e a non improvvisare. Una relazione scritta a caldo, asciutta e precisa, vale più di mille giustificazioni postume.
Riferimenti
- Codice penale, artt. 51, 52, 53, 54.
- Legge 36/2019 (modifiche alla legittima difesa domiciliare).
- Per i profili di servizio: circolari interne di reparto sull’impiego graduato della forza.
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